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Data: 07/11/2017

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

Visto l’art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a due unità, a favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Attesa la necessità di accrescere l’efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza;

Considerata l’opportunità di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un’adeguata e rigorosa selezione nonché la copertura dei posti messi a concorso;


Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1.
E’ indetto, per l’anno 2017, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trenta allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione «tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)».

2. Dei suddetti trenta posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’art. 2, quattro sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o

3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
d) accertamento dell’idoneità attitudinale;


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